12 novembre 2008

Vendita di ricevitori, iniziativa anti-barriere

Giorgio Marsiglio, un giurista che da anni si occupa delle normative che regolano l'ascolto della radio e la vendita in Italia di apparati di ricezione (scrive su Radiorama dell'AIR e sulla testata telematica Filodiritto), mi ha inviato il comunicato stampa di una sua iniziativa presso le autorità europee, che hanno accolto la sua richiesta per una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per gli "ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla libera circolazione dei ricevitori radio". Giorgio affronta in particolare la questione dei limiti che l'Italia pone all'importazione di ricevitori a copertura di frequenza continua. In pratica se in alcune nazioni europee è possibile acquistare radio che ricevono l'intera gamma delle onde corte, in Italia ci sono sempre state difficoltà e proibizioni legate a una normativa antiquata, che danneggiano soprattutto i radioamatori (i limiti imposti riguardano di solito le bande che non cadono nelle porzioni allocate alla radiodifussione nazionale o internazionale).

NORMATIVA SULLE FREQUENZE UTILIZZABILI IN ITALIA DAI RICEVITORI BC:

Avviata la procedura di infrazione comunitaria

Ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla libera circolazione dei ricevitori radio della radiodiffusione sonora: con questa motivazione il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per violazione degli articoli 28-30 del Trattato dell'Unione europea, rubricata al numero 2007-4764.
La normativa statale italiana sottoposta ora all'esame degli organismi comunitari di Bruxelles è quella in materia di frequenze radio utilizzabili in Italia dagli apparecchi riceventi le trasmissioni della radiodiffusione sonora (in lingua inglese denominata broadcasting), dettata dai decreti dell'allora Ministro delle Poste e Telecomunicazioni datati 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987. Decreti confermati e mantenuti sino ad oggi in vigore dal successivo decreto ministeriale 28 agosto 1995, n. 548.
Oggetto della normativa statale italiana assoggettata alla procedura d'infrazione sono i comunissimi ricevitori radio presenti in ogni famiglia, idonei all'ascolto dei servizi di radiodiffusione sonora trasmessi non solo localmente ma anche dall'estero nelle gamme delle onde medie e corte. In commercio vi sono però anche apparecchi ricevitori sintonizzabili su frequenze le quali - pur se adibite ai servizi broadcasting negli altri Stati in conformità ai trattati internazionali - sono poste al di fuori delle gamme d’onda indicate dai decreti ministeriali italiani. Trattasi di ricevitori radio regolarmente omologati con la marcatura CE e legittimamente venduti negli altri Stati dell'Unione europea, il cui uso è però vietato in Italia con conseguenti ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla libera circolazione di tali ricevitori radio.
Il Governo italiano ha pertanto ricevuto in questi giorni una lettera di costituzione in mora, che lo invita ad eliminare immediatamente gli ostacoli all'uso ed all'importazione in Italia dei ricevitori radio.
E' stato dato così seguito alla denuncia presentata il 31 agosto 2007 dell'appassionato di radioascolto Giorgio Marsiglio il quale, dopo alcuni anni di studio e pubblicazioni sull'argomento ospitati dal mensile Radiorama (organo dell'A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto) e dal giornale telematico Filodiritto, ha inteso rendere concreti i propri dubbi sulla legittimità della normativa italiana chiedendo ed ottenendo l'intervento della Commissione europea.

LINK UTILI:

•per visualizzare lo stato della procedura presso il "Dipartimento per le Politiche comunitarie" della Presidenza del Consiglio dei Ministri digitando la parola chiave "ricevitori radio"
•per visualizzare il testo della denuncia:
http://web.tiscali.it/oscarito/denunciaUE.htm
•per visualizzare il sito “Il diritto al radioascolto”: http://web.tiscali.it/oscarito/
•per contatti con il denunciante: oscarito (at) omnimail (dot) sm
Sin qui il comunicato. Ho colto l'occasione per domandare al mio cortese e competente lettore un parere su un'altra questione: le recenti segnalazioni relative ai ricevitori a onde corte di fabbricazione cinese, respinti dalle autorità doganali per la mancanza di una marcatura CE. So che in questo caso le norme parlano chiaro, il marchio ci vuole. Ma ho chiesto a Giorgio se a suo parere esiste qualche margine di speranza per apparati tutto sommato " innocui" sul piano degli eventuali disturbi irradiati. Ecco la sua tempestiva risposta, che si aggiunge a un altrettanto autorevole parere espresso tempo fa da Massimo Lualdi.

Come è noto - risponde Giorgio Marsiglio - la marcatura CE che troviamo apposta sui radioricevitori BC attestano solamente la conformità alle due direttive LVD (bassa tensione) e EMC (compatibilità elettromagnetica), e nient'altro. Meno di così credo che l'Unione europea proprio non possa chiedere ai fabbricanti che intendano immettere nel mercato comunitario i propri apparecchi. Bisognerebbe - come tu giustamente suggerisci parlando di apparati così innocui come fonti di radiodisturbi - che gli stessi venissero per così dire "sclassificati" di categoria. A tale proposito, osservo che la nuova direttiva EMC (la 108 del 2004) all'art. 1, comma 3, precisa di non riguardare le apparecchiature "incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature": forse si potrebbe lavorare su questo. Forse impossibile, invece, per quanto riguarda la "bassa tensione". Infatti, la nuova direttiva LVD (la 95 del 2006), all'articolo 1, dispone che "ai fini della presente direttiva per "materiale elettrico", si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II." (attenzione, "materiali" e "fenomeni" ma non "apparecchiature". La decisione comunque spetta agli organismi comunitari, i quali difficilmente andranno a favorire prodotti extracomunitari. Ad ogni modo, per garantire il diritto al radioascolto si può certamente approfondire l'argomento.



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